Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano
STATUTO
 
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
 
Art. l - Costituzione e denominazione
I Comuni di BAULADU, BONARCADO, CUGLIERI, MILIS, NURACHI, SANTU LUSSURGIU, SCANO DI MONTIFERRO, SENEGHE, SENNARIOLO, TRAMATZA E ZEDDIANI si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e della L.R. n. 2 DEL 04/02/2016 e ss.mm.
L’Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano.
Art. 2 - Sede
L’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano ha sede legale ed amministrativa nel comune di Milis in Via S. Agostino n° 18.
L’assemblea potrà deliberare il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune previa conforme modifica statutaria.
 
Art. 3 - Stemma e Gonfalone
L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone con delibera dell'Assemblea dell'Unione.
 
Art. 4 - Finalità e funzioni
L'Unione promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale, nonché alla valorizzazione del territorio.
 
L’unione presenta alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono individuate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.
 
L'Unione, che rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni aderenti o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai comuni associati.
L'Unione è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.
Previo accordo, l’unione può svolgere, anche per i comuni che le compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento anche quelle di valutazione e controllo.
 
Qualora l’Unione fosse sprovvista di dipendenti con la qualifica formale di Dirigente, Il Presidente dell'Unione nomina per ciascuna di esse il responsabile tra i dipendenti dell'unione o dei comuni che ne fanno parte nel rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi o dai regolamenti.
 
L’Unione, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipula convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle Unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi.
 
L'Unione esercita anche le funzioni delegate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché quelle che altri Comuni non appartenenti alla stessa decidessero di esercitare in forma associata avvalendosi delle forme previste dal Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma.
Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali. Lo statuto determina le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono il sub-ambito territoriale, il quale può essere organizzato, anche attraverso convenzione, esclusivamente tra i comuni facenti parte dell'unione di comuni. La convenzione stabilisce il comune capofila e regola i rapporti tra i comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 
Art. 5 - Oggetto
I Comuni potranno attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione di servizi pubblici locali.
Oltre ai servizi e alle funzioni proprie dell’Unione, a quelle già esercitate e alle funzioni previste dalla normativa regionale vigente, può essere attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati a titolo esemplificativo:
  • amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;
  • tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
  • polizia locale e vigilanza urbana;
  • culturali, scolastici, servizi bibliotecarie archivistici anche privati;
  • socio-assistenziali;
  • sviluppo economico e Piani insediamenti produttivi, Piani urbanistici intercomunali e territoriali riguardanti i comuni aderenti;
  • Funzioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi rivolti alle attività produttive;
  • Gestione associata dei piani di insediamento produttivo;
  • E-government, innovazione e nuove tecnologie;
  • Funzioni relative alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
  • Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
  • Anagrafe canina e prevenzione del randagismo;
  • Programmazione, realizzazione e gestione associata di impianti sportivi;
  • Servizi di programmazione economico – finanziaria compresa la progettazione, presentazione e realizzazione di programmi a valere su risorse comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e locali;
  • Servizio personale comunale, dei progetti finalizzati all’occupazione;
  • Servizio dei tributi comunali;
  • Servizio statistica;
  • Servizio pubbliche relazioni e comunicazioni;
  • Nucleo di valutazione del personale e del controllo interno di gestione;
  • Servizio legale e difensore civico;
  • Servizi cimiteriali;
  • Servizi museali, turistici e di promozione del territorio;
  • Servizi di trasporto pubblico territoriale;
  • Tutela delle vocazioni agricole del territorio.
Possono essere altresì affidate all’Unione attività di consulenza progettuale, giuridica, legale, in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
 
Art. 6 - Adesione nuovi comuni
I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta all'Unione medesima, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Le richieste di adesione dovranno essere esaminate dall’Assemblea dei Sindaci, entro 30 giorni dalla ricezione al protocollo generale dell’Unione degli atti esecutivi da parte dei comuni interessati, ed approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, senza la necessità di ulteriori passaggi presso le singole amministrazioni comunali.
 
Art. 7 - Durata e recesso
L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:
a) all'Unione che li gestisce anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.
In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b). Nei confronti dell'ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti con le relative convenzioni.
Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione dell'istituto del recesso saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto, nominato di comune accordo tra le parti. In caso di coincidenza tra il presidente dell'Unione il sindaco del comune interessato, la Giunta dell’Unione individua un altro rappresentante dell'Unione.
Lo scioglimento dell'Unione avviene per volontà conforme della maggioranza assoluta dei comuni partecipanti, con le modalità previste per la sua costituzione.
All'atto dello scioglimento si definiranno le modalità del subentro degli enti partecipanti nei rapporti giuridici e patrimoniali dell'Unione.
 
Art. 8 - Diritto di accesso e di informazione
Per il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione trova applicazione l'art. 10 del D.Lgs. n. 267/00.
Con apposito Regolamento approvato dall' Assemblea si provvederà a definire nel dettaglio le norme di cui al precedente comma.
 
Art. 9 - Attuazione dei fini istituzionali e forme di collaborazione con gli EE.LL.
L'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni costituenti l'Unione, o ai medesimi Comuni conferite, spetta all'Unione.
I Comuni tenuti o interessati all'esercizio associato di funzioni e/o servizi conferiscono apposita delega all'Unione. Non necessariamente l'esercizio associato di ogni singola funzione e/o servizio dovrà riguardare tutti i Comuni costituenti l'Unione, potendo interessare anche parte di essi.
I servizi associati gestiti dall'Unione possono essere estesi a Comuni limitrofi non ricadenti nel territorio della stessa, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Unione medesima.
L’Unione può, inoltre, assumere funzioni dei singoli enti che la costituiscono quando sia delegata a svolgerle dai rispettivi Consigli Comunali e previa deliberazione di accettazione dell'Assemblea dell'Unione.
I rapporti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione secondo quanto disposto dal richiamato art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
Art. 10 - Statuto e Regolamenti
L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
Lo statuto, le sue modificazioni ed integrazioni dovranno essere adottate con le procedure previste per le modifiche dello statuto comunale, ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini, conoscitivi all'Albo Pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi.
 
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
 
Art. 11 - Organi
Sono organi dell'Unione: l'Assemblea dei Sindaci, la Giunta, il Presidente.
I componenti dell’Assemblea assumono il nome di Consiglieri dell'Unione, i membri della Giunta vengono definiti assessori dell’Unione.
 
Art. 12 - Composizione dell’Assemblea
L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo dell’Unione.
Per effetto di quanto disposto dall'art. 11, 2° comma della L.R. n. 2/2016, l’Assemblea dell’Unione è formata dai sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto fra i consiglieri comunali.
Gli atti di nomina dei rispettivi rappresentanti in seno all'Assemblea, di competenza del Sindaco, dovranno essere trasmessi all'Unione entro trenta giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi comunali.
La prima seduta dell'Assemblea, con all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l’elezione del Presidente e della Giunta, è disposta, dal Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'ente degli atti di nomina di tutti i rappresentanti dei Comuni. Detta seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
 
Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea
L'Assemblea svolge un ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni costituenti l’Unione medesima, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del TUEL 267/2000, ha competenza esclusivamente per i seguenti atti fondamentali:
  1. Elezione del Presidente e della Giunta;
  2. Statuto dell’Ente e delle aziende speciali, regolamenti previsti dalla legge, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  3. Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 
  4. Nomina dell’organo di revisione economico-finanziario;
  5. Approvazione schema tipo di convenzione per la disciplina dell'esercizio in forma associata di funzioni conferite dai Comuni costituenti l'Unione;
  6. Esercizio in forma associata di funzioni di Comuni non appartenenti all'Unione e la relativa convenzione che ne disciplina l'esercizio;
  7. Costituzione e modificazione di forme associative in genere;
  8. Ogni decisione riguardante l'assunzione o l'eventuale rinuncia all'esercizio associato di funzioni comunali;
  9. Organizzazione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  10. Definizione della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  11. Indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  12. Contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea ed emissione di prestiti obbligazionari;
  13. Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  14. Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  15. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 35 della L.R. n. 2/2016;
  16. Determinazione e variazione dei contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni costituenti l'Unione;
  17. Adozione di tutti, gli altri provvedimenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
 
Nella nomina dei rappresentanti dell'Unione si assicureranno, quando compatibili con il numero dei rappresentanti da nominare, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da ratificare a cura dell'Assemblea entro 60 giorni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre, pena la decadenza.
 
Art. 14 - Adempimenti della prima seduta
Nella prima seduta l'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, prende atto dei provvedimenti di nomina da parte dei Comuni dei rispettivi rappresentanti in seno all’Assemblea dell’Unione.
Contestualmente alla suddetta presa d’atto, dichiara la regolare composizione dell’Assemblea.
Una volta assolti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, si procederà all’elezione del Presidente e della Giunta.
 
Art. 15 - Convocazione dell’Assemblea
La data di convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell’Unione.
Nei casi di richiesta da parte di un quinto dei componenti dell’Assemblea, gli argomenti proposti dai richiedenti devono essere messi all'inizio dell'ordine del giorno.
L’avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell’Unione, è pubblicato all’Albo Pretorio Telematico nel sito istituzionale dell’Unione; trasmesso ai Comuni associati ed inviato ai Consiglieri mediante posta elettronica certificata presso ciascun Comune, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
Su richiesta dei Consiglieri l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche via e-mail, con riscontro della ricezione.
In caso di urgenza, il termine di cui al precedente comma, è ridotto a ventiquattro ore, mediante posta elettronica certificata o, in presenza della richiesta dei Consiglieri, anche via e-mail, con riscontro della ricezione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’indicazione degli argomenti costituenti l’ordine del giorno della seduta.
La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un’ora dopo la prima, dovrà essere preannunciata con l’avviso di prima convocazione.
In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive ventiquattro ore e, se stabilita in sede di Assemblea anche la data dell’aggiornamento, l'avviso verrà inviato ai soli Consiglieri assenti, mediante posta elettronica certificata o, in presenza della richiesta dei Consiglieri, anche via e-mail, con riscontro della ricezione.
Per quanto concerne la convocazione dell’Assemblea per la prima seduta si applica l'art. 15, comma 3.
 
Art. 16 - Validità, procedimento delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto è altrimenti previsto dalla legge e dal presente statuto.
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui per legge e regolamento non sia altrimenti stabilito. In presenza di eccezionali circostanze, l’Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
Le votazioni avvengono con voto palese espresso per alzata di mano, eccezion fatta per l’elezione del Presidente e della Giunta e per le questioni che comportino un giudizio sulle persone e nei casi in cui la legge, il presente statuto, o i regolamenti prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.
La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente statuto.
Le votazioni segrete avvengono con l’assistenza ed il controllo di due consiglieri, designati dal Presidente.
Le sedute hanno luogo di norma nella sede dell’Unione, in apposita sala, salvo quando sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione. Esse possono svolgersi anche nella sede dei Comuni dell'Unione per trattare argomenti particolari e quando ciò venga espressamente stabilito dai rispettivi organi.
Di ogni seduta assembleare è redatto apposito verbale a cura del Segretario dell’Unione o da chi legittimamente lo sostituisce.
Detto verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
 
Art. 17 - Sedute dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno in seduta ordinaria:
a) per l’approvazione del bilancio pluriennale di previsione e relativi allegati;
b) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
c) per la salvaguardia degli Equilibri e Assestamento Generale di Bilancio ai sensi degli artt.175 comma 8 e 193 del D.lgs.vo n.267/2000
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa.
In tale ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo dell’Ente della richiesta stessa.
 
Art. 18 - Diritti dei Componenti l’Assemblea
Ogni componente l’Assemblea, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione. Ha diritto di ottenere dagli Uffici dell’Unione e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all’espletamento del proprio mandato, salvo il rispetto delle disposizioni di legge.
 
Art. 19 - Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea
Un apposito Regolamento, approvato dall' Assemblea su proposta della Giunta, disciplina, con maggiori dettagli rispetto a quelli previsti nel presente Statuto, il funzionamento dell’Assemblea.
 
Art. 20 - Durata in carica dell’Assemblea, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei Componenti l’Assemblea
L’ineleggibilità e l’incompatibilità dei componenti dell’Unione sono regolate dalle norme relative ai Consiglieri comunali.
Il mandato dei Componenti l’Assemblea dell’Unione coincide con la durata in carica di sindaco o consigliere presso il Comune da cui provengono; restano in carica sino alla loro sostituzione da parte dell’Assemblea dell'Unione.
In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta causa di decadenza dalla carica di Consigliere, il Sindaco provvede con proprio atto alla sua sostituzione nei venti giorni successivi alla conoscenza della vacanza ed alla contestuale comunicazione all’Unione.
L’Assemblea dell’Unione dovrà provvedere alla surroga nella seduta immediatamente successiva alla formale conoscenza della nomina della nuova rappresentanza, determinata dalla formale acquisizione dell'atto di nomina con il quale il Comune ha provveduto alla surroga del consigliere.
I Componenti l’Assemblea dell’Unione decadono dalle loro funzioni per dimissioni volontarie, per revoca da parte dell'Organo che li ha eletti e per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
Le dimissioni da Componente l’Assemblea dell’Unione sono irrevocabili e vanno presentate contestualmente al Sindaco del Comune nel quale si ricopre la carica di amministratore e al Presidente dell’Unione. Trovano applicazione le norme previste per le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.
In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dal Sindaco o dal Consigliere nominato fino all’acquisizione agli atti dell’Unione del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale, sempre che lo scioglimento non avvenga ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000. In tal caso sarà il Commissario nominato ai sensi della vigente normativa a rappresentare il Comune.
 
Art. 21 - Composizione della Giunta
La Giunta dell’Unione, organo esecutivo, espressione della maggioranza dell’organo assembleare, è composto dal Presidente e da quattro componenti. La Giunta, tenuto conto della composizione dell’Assemblea dei Sindaci, deve garantire adeguata rappresentanza dei comuni, favorendo la rappresentanza di genere.
L’Assemblea, nella sua prima seduta, subito dopo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, provvede a scrutinio segreto, ad eleggere al suo interno il Presidente e la Giunta. L’Assemblea può inoltre revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti.
Il Presidente è scelto fra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione e i componenti della Giunta vengono scelti tra i componenti dell’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 2/2016.
La Giunta resta in carica 5 anni. Se durante tale periodo si rendesse vacante uno dei seggi, l’Assemblea dell’Unione provvederà ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del quinquennio.
La Giunta decade, comunque, quando per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti l’Assemblea dell’Unione.
Uno dei componenti della Giunta, sindaco di uno dei comuni associati, potrà essere delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie, assumendo la qualifica di Vice-Presidente e sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Nel caso di temporaneo impedimento anche del Vice-Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età.
Il componente rimane in carica fin tanto che mantiene la carica di Sindaco o Consigliere comunale.
La riduzione per dimissioni o decadenza del numero dei componenti dell'esecutivo alla metà, arrotondata all'unità superiore, di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera Giunta.
In caso di revoca, dimissioni o decadenza del Presidente e della Giunta, l’Assemblea è convocata non oltre 30 giorni per l’elezione del nuovo organo esecutivo.
Fino alla elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
 
Art. 22 - Elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta
Il Presidente e gli altri componenti della Giunta sono eletti dall’Assemblea subito dopo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in base a quanto previsto dall'artt. 12 e 13 della citata L.R. 2/2016.
Tale elezione deve avvenire, entro trenta giorni dalla nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza. In caso di dimissioni, tale data decorre da quella di presentazione delle stesse.
L’elezione avviene all’interno dell’Assemblea con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla indizione di tre successive votazioni.
 
Art. 23 - Il Presidente
Il Presidente, Legale Rappresentante dell’Unione, è eletto dall’Assemblea nella prima riunione, subito dopo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 2/2016, è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati ed è eletto con le modalità stabilite nel precedente articolo 22.
Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Valgono per il Presidente i vincoli posti dalla vigente normativa in merito alla rieleggibilità del Sindaco. La decadenza dalla carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente.
Il Presidente: rappresenta l’Unione ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti; convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, coordinandone l’attività; attribuisce le deleghe ai componenti della Giunta e nomina, fra i componenti della Giunta, la figura del Vice-Presidente; sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende ed istituzioni pubbliche e private; nomina il Segretario, i Dirigenti - Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti; su conforme parere della Giunta, può affidare incarichi o delegare ad uno o più consiglieri per un tempo determinato.
Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all’Assemblea.
 
Art. 24 - Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente, scelto dal Presidente secondo le modalità indicate nel precedente art. 21, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
 
Art. 25 - Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell’Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta svolge azione propulsiva dell'attività dell’Ente, attua gli indirizzi generali dell’Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio.
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, dei Dirigenti e dei responsabili di servizio.
La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Assemblea.
 
Art. 26 - Riunioni e funzionamento della Giunta
La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.
Le modalità di convocazione vengono stabilite dalla Giunta medesima e potranno essere anche in forma non scritta.
Le sedute della Giunta sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Ad esse partecipa necessariamente il Segretario dell’Ente con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa, il quale redige i verbali degli atti adottati.
Di norma, le sedute della Giunta sono riservate, salvo nei casi in cui la stessa decide di riunirsi in seduta pubblica.
Il Presidente può delegare o incaricare i propri componenti, anche in via permanente, per la cura di determinati ambiti o questioni inerenti l'Amministrazione.
 
Art. 27 - Decadenza e revoca del Giunta
Il Presidente e gli altri componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato. La decadenza dalla carica di sindaco o consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta.
L’assenza senza giustificati motivi a tre sedute consecutive della Giunta comporta la dichiarazione di decadenza, che dovrà comunque essere ratificata dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Unione e la Giunta cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.  La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.  L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.  Resta escluso ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, della Giunta o dei singoli componenti.
Le riduzioni per dimissioni e/o decadenza del numero dei componenti della Giunta Esecutiva alla metà di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intero Organo esecutivo. La Giunta decade, comunque, quando per effetto delle elezioni comunali, o altra causa, cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti dell’Assemblea. In caso di cessazione del Presidente, per qualsiasi causa, cessa dalla carica l’intera Giunta.
L’Assemblea può disporre la revoca della nomina di uno o più componenti e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intero Organo Esecutivo.
Il Presidente e gli altri componenti della Giunta durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.
 
Art. 28 - Ineleggibilità e incompatibilità
I componenti degli organi dell'Unione non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri Comunali.
Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.
In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.
 
Art. 29 - Verbali e deliberazioni
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi a cura del Segretario dell’Ente. Essi devono indicare i componenti intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Nei processi verbali dell’Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del Segretario.
Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere o il Componente della Giunta deve consegnare l'intervento scritto al Segretario prima del termine della seduta.
Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta sono firmate dal Presidente e dal Segretario.
I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dall’art. 37 della L.R. n. 2/2016.
 
Art. 30 - Permessi e indennità
Trovano applicazione le norme, di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché con riferimento alla L.R. della Sardegna n. 5/2017 articolo 2, comma 12, che disciplinano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente dell’Unione, ai componenti del Giunta e dell’Assemblea.
Per effetto di quanto stabilito dall’art. 1 - comma 6 - della L.R. n.  2/2016, le cariche degli organi delle Unioni sono esercitate a titolo gratuito.
 
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
 
Art. 31 - Criteri generali
L’Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l’Unione: garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi; individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre aggregazioni di Comuni; favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
 
Art. 32 - Informazione e accesso
L’Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
L’Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio. L’Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
L’Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
L’esercizio dell’accesso è disciplinato da apposito regolamento.
Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.
 
Art. 33 - Consultazioni
Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tener conto in sede deliberante.
Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, le altre Unioni di Comuni presenti a livello locale, l'Amministrazione provinciale di riferimento, gli Enti, le Organizzazioni sindacali e di categoria, le altre associazioni.
 
Art. 34 - Istanze, osservazioni, proposte
Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
Ai fini del presente Statuto si intendono: per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per  sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell’Unione; per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell’Unione o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all’attenzione dell’Assemblea dell’Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo; per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l’adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza dell'Assemblea o della Giunta dell'Unione.
Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.
 
 
TITOLO IV
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
 
Art. 35 - Rapporto di cooperazione
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione, quale unico soggetto esponenziale dell’ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni e le Comunità Montane limitrofe, con i singoli Comuni, con altri Enti pubblici e privati e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all’Unione Europea.
Per garantire l'informazione in merito all'attività dell’Unione, a ciascun comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, mentre gli atti amministrativi conseguenti vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.
I Sindaci dei comuni specificamente interessati ad argomenti in discussione possono chiedere di partecipare alle sedute degli organi, se già non ne fanno parte, ovvero inviare memorie scritte sull’argomento, affinché sia data espressione degli orientamenti in materia dei rispettivi consigli comunali.
 
Art. 36 - Conferimento di funzioni e compiti
L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione può essere conferito all’Unione.
L’esercizio associato si realizza nei seguenti modi: conferimento di funzione; costituzione di uffici comuni con delega di gestione all'Unione.
Il conferimento delle funzioni comunali avviene mediante approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Comuni e dell’Unione.
A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione.
Mediante le convenzioni di cui al successivo articolo, i Comuni possono inoltre costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato per l'esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione all’Unione.
 
Art. 37 - Convenzioni
L’Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati: le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione i fini e la durata della convenzione le modalità di finanziamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
 
Art. 38 - Accordi di programma
Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l’Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
L’accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati: tempi previsti; modalità di finanziamento; adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.
 
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE
 
Art. 39 - Principi e criteri per l'attività amministrativa
L’Unione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.
L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
L’Unione persegue il principio della trasparenza dell’azione amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni erogate, in linea con quanto previsto dalla Costituzione e dalle vigenti leggi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo di rendere visibile e controllabile dall’esterno la propria attività e quella dei propri dipendenti, favorendo lo sviluppo di diffuse forme di controllo del buon andamento e dell’imparzialità, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità.
 
Art. 40 - Principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
All’ordinamento degli uffici e del personale dell'Unione si applicano le disposizioni del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni,  nonché quelle contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Titolo IV, artt. 88 e seguenti.
L’Unione, già dotata di pianta organica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/2016, per effetto dell’assorbimento del personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana n. XIV, ha una propria dotazione organica, rideterminata in relazione alle funzioni e ai servizi in capo all’Unione.
 
Art. 41 - Rapporti tra organi politici e dirigenza
Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
Alla dirigenza o ai responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.
I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.
In particolare ai dirigenti o ai responsabili dei servizi spettano: la direzione e gestione organizzativa del personale e dei servizi cui sono preposti, di cui devono verificare anche periodicamente il carico di lavoro, l'attività e la produttività; l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; gli atti di gestione finanziaria, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità; la predisposizione di proposte e programmi tecnici e contabili e la loro articolazione in progetti; l'organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai servizi; l'individuazione, in base alla L. n. 241/90 dei responsabili dei procedimenti che fanno capo ai singoli servizi e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, nel rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
 
 Art. 42 - Personale
Il personale dipendente dell'Unione è assunto mediante concorso pubblico e negli altri modi previsti dalla legge.
La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.
I Regolamenti dovranno disciplinare: l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione; la dotazione organica del personale; l'attribuzione dei compiti gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Unione; le procedure per l’assunzione del personale.
L’Unione può, inoltre, conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedono speciali competenze, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.
L’Unione promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di razionalizzazione organizzativa. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.
 
Art. 43 - Il Segretario - Direttore
Fino all’entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l’efficacia dell’articolo 14 comma 5 della L.R. n. 2/2016 è rinviata e il Presidente dell’Unione si avvale del dirigente di ruolo dell’ex Comunità Montana N. XIV del Montiferru o di uno dei segretari dei comuni associati”; i cui compiti sono quelli di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000”.
 
Il Presidente può nominare tra i dipendenti dei Comuni un Vice-Segretario, per un periodo non superiore a 6 mesi. Di norma la funzione è svolta gratuitamente, salva la possibilità di concedere un’indennità nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spese del personale.
 
Il Segretario – Direttore esercita ogni funzione attribuitagli dalla Legge o dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente e, in particolare:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività;
b) svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
d) cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.
Si applicano al Segretario – Direttore dell'Unione, in quanto compatibili, le norme relative ai compiti, doveri e responsabilità dei segretari comunali, nonché l'art. 8 della L. 23.03.1981 n. 93 in ordine alla funzione rogante.
Al Segretario – Direttore titolare possono essere attribuite le funzioni di cui all'articolo 108 del T.U. emanato con D.Lgs. n. 267/2000.
 
Art. 44 – Conferimento del personale
Il personale dipendente dei Comuni aderenti all’unione negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’unione è di norma trasferito ai sensi dell’articolo 31 del dlgs 165/2001 nella dotazione organica dell’unione stessa o in subordine distaccato o comandato presso l’Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti. Il rapporto di lavoro col dipendente comunale prosegue con l’Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori trasferiti conservano tutti i diritti che ne derivano.
 L’Unione è obbligata ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti per ciascun lavoratore alla data del trasferimento, fino ad avvenuta definizione di un contratto integrativo aziendale dell’Unione; i  Comuni, in virtù del trasferimento delle funzioni e delle attività, dovranno procedere alla ridefinizione della dotazione organica, disponendo il congelamento, secondo la disciplina dell’6 bis, D.lgs.165/2001,  dei posti oggetto di trasferimento.
 
Art.  45 - Recesso dei comuni dal Unione - destinazione del Personale
  1. Nei casi di scioglimento dell’Unione, di revoca dell’adesione o di inadempienza da parte dell’amministrazione di provenienza degli obblighi al concorso finanziario degli oneri dell’Unione per la gestione associata della funzione trasferita all’Unione, il personale trasferito rientra automaticamente nei ruoli dei rispettivi enti di appartenenza, conservando il trattamento economico fisso e continuativo acquisito nell’Unione. Tale diritto è esteso anche a tutto il personale a tempo determinato assegnato ai servizi afferenti alla funzione trasferita, limitatamente al tempo indicato nel contratto di assunzione. 
  2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il rientro automatico del personale opera anche in caso di acquisizione di categoria superiore o posizione economica di sviluppo, superiore a quella posseduta alla data del trasferimento, per effetto di processi di valorizzazione e riqualificazione ad opera dell’Unione.
  3. In caso di scioglimento dell’Unione, al fine di garantire continuità del lavoro da parte del personale assunto direttamente dall’Unione, il personale di cui trattasi viene trasferito agli enti recedenti secondo criteri stabiliti in un apposito accordo sindacale sottoscritto fra le parti prima dello scioglimento.
  4. In caso di recesso da parte di uno o più comuni dall’Unione e/o dalla gestione associata della funzione, la capacità di spesa del personale eventualmente ceduta in quota e utilizzata dall’Unione rimane in capo all’Unione medesima.
  5. Nel caso in cui il personale trasferito o assunto direttamente gli venga riconosciuta una inidoneità parziale o totale allo svolgimento delle mansioni di cui alle declaratorie professionali, l’Unione , ovvero gli enti aderenti all’Unione  provvedono  alla verifica congiunta della possibilità di utilizzare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo in mansioni equivalenti, o, con il suo consenso, anche in mansioni di profilo di categoria inferiore presso la stessa Unione, ovvero presso gli enti aderenti all’Unione. Solo ove ciò non sia realmente possibile, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Unione può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis, introdotto dall'art. 13 del CCNL del 5.10.2001.
 
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO
 
Art. 46 - Ordinamento
L’ordinamento finanziario è riservato alla legge.
L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti e alle convenzioni stipulate con i Comuni.
 
Art. 47 - Risorse finanziarie
L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
Le entrate dell’Unione sono costituite: dalle contribuzioni stabilite a carico dei Comuni ricadenti in ambito territoriale; dalle risorse del fondo regionale e nazionale per montagna, a specifica destinazione per i Comuni montani; dalle risorse per il finanziamento della gestione associata di servizi e funzioni comunali previste dagli artt. 7 e 15 della L.R. 2/2016; da altri contributi e finanziamenti della Regione Sardegna; dalle risorse ordinarie e straordinarie dello Stato; dalle eventuali risorse dell’Unione Europea; da ogni altra entrata consentita dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.
 
Art. 48 - Bilancio e Contabilità, Patrimonio dell'Unione
In materia di bilancio e contabilità si applicano le norme vigenti per gli enti locali, con le specificazioni stabilite per le Unioni di Comuni.
La materia sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dall’Assemblea, concernenti la contabilità dell'Ente, il servizio economato e il servizio tesoreria.
L’Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti dai conferimenti degli Enti Locali associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Unione Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
È demandato all’Assemblea l’approvazione di apposito regolamento di contabilità che disciplina, altresì, le modalità di conferimento delle risorse da parte dei comuni aderenti.
 
Art. 49 - Trasferimenti per partecipazione alle spese
L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, può stabilire annualmente la quota di partecipazione a carico dei comuni aderenti, che verrà determinata tenendo conto dei seguenti criteri: Popolazione residente; Estensione territoriale; Entità delle entrate proprie di parte corrente dei singoli bilanci comunali. Gli elementi citati verranno considerati in riferimento all’anno precedente rispetto a quello oggetto di previsione.
L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con risorse proprie, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti in base alle linee guida stabilite dall’Assemblea.
I Comuni aderenti hanno l’obbligo di versare alla Tesoreria dell'Unione le somme stabilite ai commi precedenti del presente articolo entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ciascun anno.
 
Art. 50 - Controllo di gestione
Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di “controllo di gestione interno” avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.
 
Art. 51 - Organo di revisione economico-finanziaria
Per la revisione economica-finanziaria trovano applicazione le norme del titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 234 e segg.).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni affidatigli.
 
Art. 52 - Servizio di Tesoreria
Il Servizio di Tesoreria dell'Unione viene affidato ai soggetti individuati nell’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e secondo le procedure di affidamento stabilite dal successivo art. 210 del citato decreto.
 
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 53 - Disposizioni per l’adeguamento dell’Unione, a seguito dell’ingresso di nuovi comuni
I Comuni, a seguito degli atti di approvazione per la modifica del presente Statuto, provvederanno a nominare i propri rappresentanti in seno all’Assemblea dell’Unione, secondo le modalità stabilite nel precedente art. 12.
Le relative deliberazioni ed i relativi atti di nomina dei rappresentanti in seno all’Unione dovranno pervenire non oltre trenta giorni dalla loro adozione al Presidente dell’Unione, il quale, provvederà, ad avvenuta esecutività degli atti di approvazione di modifica dello statuto da parte di ciascun comune aderente, a convocare nei venti giorni successivi i rappresentanti designati dai Comuni costituenti l’Unione per l’insediamento dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni con l’ordine del giorno previsto per la prima seduta dell’Assemblea dall’art. 14.
 
Art. 54 - Normativa di riferimento e rinvio
L'Unione è regolata dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per quanto non espressamente previsto dal Presente statuto e dalla Legge Regionale n. 2/2016, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
 
Art. 55 – Approvazione dello Statuto e modifiche
Lo Statuto e le sue modifiche sono approvate dall’Assemblea dell’Unione e da tutti i Consigli Comunali con le procedure previste dalla Legge per le modifiche agli Statuti dei Comuni.
 
Art. 56 - Entrata in vigore
Lo statuto è pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell’Unione per trenta giorni consecutivi e lo stesso viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, a cura dell’Unione.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Telematico dell’Unione.
Fino all’entrata in vigore del presente statuto, modificato per l’adeguamento alle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, resta in vigore lo Statuto vigente.
 
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